L’ articolo 2, commi 51 – 56, della legge 92/2012 ha istituito un’indennità a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto.
Con circolare numero 38/2013 l’inps ha fornito precise istruzioni sul trattamento richiedendo, per la sua liquidazione, la presenza in capo al collaboratore dei seguenti requisiti:
• l’iscrizione alla gestione separata INPS in via esclusiva;
• l’aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza (presenza di un unico committente ancorché con una pluralità di rapporti);
• l’aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo (riferito a prestazioni di collaborazione a progetto) non superiore a 20 mila euro, annualmente rivalutato (per il 2013 non superiore a euro 20.220);
• risulti accreditato presso la gestione separata INPS, nell’anno di riferimento, un numero di mensilità non inferiore a uno;
• l’aver avuto, con riferimento all’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi;
• risultino accreditate presso la gestione separata inps, nell’anno precedente, almeno quattro mensilità (tre per gli anni 2013, 2014 e 2015).
La misura dell’indennità è pari al 5% (7% per gli anni 2013, 2014 e 2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.