Sconto contributivo per chi assume nel 2016


I commi dal 178 al 181, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta alle assunzioni di:

  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
  • lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato
  • lavoratori i quali hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015.

Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo si applica:

  • nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti
  • nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015.

Fonte: dottrinalavoro.it


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