Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo, computo ed altro


Una cassa lì, una cassa là: come si mettono insieme i contributi “frammentati”.

In tempi di “lavoro mobile” cambiare attività è assai frequente. In molti casi chi cambia lavoro è attratto da prospettive di retribuzione o di reddito più alte; in altri, invece, il passaggio non è frutto di una scelta volontaria bensì di circostanze estranee al nostro volere. Per chi è in questa situazione i dubbi sono tanti: uno stipendio migliore compenserà le maggiori responsabilità?

Le prospettive di carriera ricompenseranno il dispiacere di lasciare i “vecchi” colleghi?

A questi se ne aggiunge un altro assai importante: quali saranno le complicazioni se, nel passaggio dalla vecchia alla nuova attività, cambieremo anche il sistema previdenziale a cui eravamo iscritti fino ad ora?

Fino al 1979, salvo qualche eccezione riservata dalla legge 322 del 1958 ai dipendenti pubblici (questa legge non esiste più perché è stata abrogata dal giugno del 2010), le “frontiere” tra i circa 40 enti e fondi di previdenza del nostro Paese erano invalicabili e comportavano danni previdenziali irrimediabili per tanti lavoratori. Da allora in poi, questa barriera tra i diversi enti pensionistici può essere “saltata”, utilizzando la “ricongiunzione”, la “totalizzazione”, il “cumulo gratuito” o il cosiddetto “computo”.

Cerchiamo, allora, in breve, di spiegare quali sono le differenze tra questi istituti previdenziali, con un occhio di riguardo alla possibilità, in questi casi, di accedere al pensionamento per vecchiaia o a quello anticipato.

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