Partite iva fittizie


La riforma del lavoro cerca di contrastare quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita iva nascondano rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. o del lavoro subordinato. Cosa cambia ora?

Come noto, la Legge 92/2012 c.d. Riforma del Lavoro ha introdotto nel D.Lgs n. 246/2003 l’art.69-bis al fine di contrastare il fenomeno delle partite iva c.d. “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita iva rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. o del lavoro subordinato. In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 del citato art.69-bis, disponendo che le condizioni ivi previste devono perdurare per 2 anni consecutivi. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente: “Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.


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