L’INPS, dando prova di uno zelo non richiesto, con propria circolare n^ 35 del 14 marzo 2012 – punto 7.2 – ha dato un’interpretazione “autentica” dell’art. 1 comma 9 della legge n^ 243/2004.
L’articolo in questione è quello che ha introdotto la possibilità per le donne di accedere al pensionamento al compimento dei 57 anni se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente o a 58 anni se con contribuzione “mista” (Art. Comm. CD/CM) con almeno 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) .
Il testo letterale dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 recita:
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
L’INPS, per la prima volta, intende per “diritto di accesso” non tanto, o meglio, non solo i requisiti di età e di contribuzione, ma anche l’effettiva decorrenza della pensione.
Ergo, poiché secondo questa interpretazione si deve tenere conto anche della “finestra” rispettivamente di 12 o 18 mesi da conteggiare dal momento del raggiungimento di tutti i requisiti a seconda che si tratti di lavoratrice con sola contribuzione da lavoro dipendente o di lavoratrice con sola contribuzione da lavoro autonomo o misto si deve porre la massima attenzione a quando si maturino i requisiti di età e di contribuzione e da questa data conteggiare i mesi di “finestra” .
Altra novità è quella legata all’età.
Si deve tenere conto anche della “cosiddetta” aspettativa di vita per cui l’età necessaria è aumentata di tre mesi vale a dire che l’età sarà pari a 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti “pure” e di 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome o “miste”.
Ho pensato di fare alcuni esempi chiarificatori che qui di seguito riporto.
Avrà diritto all’”opzione donna”:
Lavoratrice con solo contribuzione da lavoro dipendente INPS
• Data di nascita entro il 31 agosto 1957
• 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 30 novembre 2014.
Perché?
La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (57 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 30 novembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge).
Nel settore privato (INPS), la decorrenza della pensione viene individuata nel primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuzione) + finestra ovviamente previa presentazione della domanda di pensione.
Lavoratrice con contribuzione, in tutto o in parte, da lavoro autonomo (Art. Comm: CD/CM)
• Data di nascita entro il 29 febbraio 1956
• 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 31 maggio2014
Perché?
La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (58 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 31 maggio 2014 poiché per effetto della “finestra” di diciotto mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge).
Nel settore privato (INPS), la decorrenza della pensione viene individuata nel primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuzione) + finestra ovviamente previa presentazione della domanda di pensione.
Lavoratrice iscritta INPDAP (Pubblico Impiego)
• Data di nascita entro il 30 settembre 1957
• 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 30 dicembre 2014
Perché?
La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (57 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 30 dicembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 31 dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge).
Nel settore pubblico INPDAP, a differenza che nel privato, la decorrenza della pensione viene individuata nel primo giorno successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuzione) + finestra ovviamente previa presentazione della domanda di pensione.
Lavoratrice della scuola iscritta INPDAP
• Data di nascita entro il 30 settembre 1957
• 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 31 dicembre 2014
Perché?
La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (57 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 31 dicembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 31 dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge).
Nel settore della scuola (INPDAP) , a differenza che nel privato (INPS), la decorrenza della pensione è determinata al 1° settembre successivo a quello dell’anno di maturazione di tutti i requisiti (età e contribuzione).