Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum Verona, ci aiuta a fare chiarezza sulla novità del canone Rai in bolletta.
Da luglio 2016 l’abbonamento Rai si pagherà tramite la bolletta elettrica. Solo dal 2017, però, il versamento avverrà in 10 rate mensili: da gennaio ad ottobre. Mentre per l’anno in corso il primo addebito avverrà tramite una rata retroattiva presente nella prima fattura elettrica utile successiva al 1 luglio 2016.
A pagare la tassa sono obbligati tutti coloro che detengono un televisore ad esclusione di chi possiede computer, tablet e smartphone. L’importo del canone diminuisce a 100 €uro (dai 113,50 € del 2015) ed è prevista l’esenzione dal pagamento per chi abbia almeno 75 anni di età e reddito inferiore (compreso quello del coniuge) a 8.000 € l’anno.
Come si legge sul sito dedicato della Rai (www.canone.rai.it), è confermato che l’abbonamento per uso privato è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica. La tassa è dovuta una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto il pagamento da parte di un singolo componente del nucleo familiare esonera tutti gli altri soggetti, citati dal medesimo stato di famiglia dell’abbonato, e copre tutti gli apparecchi da essi detenuti anche se ubicati in luoghi diversi da quello di residenza.
Se non si possiede la televisione è necessario compilare un’autocertificazione, da inviare all’Agenzia delle Entrate, per essere esentati dal pagamento. La suddetta dichiarazione deve essere tassativamente resa nelle forme previste dalla legge ed ha validità per l’anno in cui è presentata.
Spetta al contribuente dimostrare di non possedere un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelevisivo presentando la dichiarazione sostitutiva, in cui dichiara sotto la propria responsabilità di non essere detentore di alcun televisore. Si consiglia di non inviare autocertificazioni anticipate ma di attendere l’apposito modello
predisposto dall’Agenzia delle Entrate rammentando di spedirlo ogni anno.
Nel caso in cui l’autocertificazione sia falsa, il dichiarante è perseguibile penalmente. Peraltro chi non versa l’abbonamento Rai, se non rientra nei casi di esenzione, è considerato a tutti gli effetti evasore fiscale e subisce le conseguenti sanzioni. Di certo non l’interruzione della fornitura dell’energia elettrica, ma accertamenti da parte del fisco: la multa prevista è pari a cinque volte l’ammontare del canone stesso.
Da ultimo si rammenta che è abolita la possibilità di richiedere il suggellamento della televisione, ovvero la procedura che rendeva inutilizzabili gli apparecchi televisivi ed esentava quindi dal pagamento dell’abbonamento.