L’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto


L’ articolo 2, commi 51 – 56, della legge 92/2012 ha istituito un’indennità a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto. L’Inps ha fornito precise istruzioni sul trattamento richiedendo, per la sua liquidazione, la presenza in capo al collaboratore dei seguenti requisiti:

• l’iscrizione alla gestione separata Inps in via esclusiva;

• l’aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza (presenza di un unico committente);

• l’aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo (riferito a prestazioni di collaborazione a progetto) non superiore a 20 mila euro;

• risulti accreditato presso la gestione separata Inps, nell’anno di rferimento, un numero di mensilità non inferiore a uno;

• l’aver avuto, con riferimento all’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi;

• risultino accreditate presso la gestione separata Inps, nell’anno precedente, almeno quattro mensilità (tre per gli anni 2013, 2014 e 2015).

La misura dell’indennità è pari al 5% (7% per gli anni 2013, 2014 e 2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Inoltre l’Inps informa che la liquidazione dell’indennità (in unica rata se inferiore a mille euro) avverrà entro 120 giorni dalla data della domanda o dalla data del suo perfezionamento qualora incompleta.


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