Come promesso da una delle deleghe del Jobs act, lo scorso 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legislativo che contiene misure per la tutela della maternità e per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (dovrà poi essere esaminato dalle competenti commissioni parlamentari che dovranno esprimere, entro 30 giorni, un parere obbligatorio ma non vincolante, dopodiché potrà essere approvato definitivamente con un nuovo passaggio in Consiglio del Ministri)
Vista l’importanza del tema, la Cisl in collaborazione con il Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani, ha elaborato una prima lettura e commento del testo, dalla quale emerge innanzitutto che la delega è stata attuata solo parzialmente, perchè non affronta una serie di temi previsti:
- il congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dalla Legge 92/2012
- la rete dei servizi per la prima infanzia
- la cessione dei permessi tra colleghi in caso di figlio con handicap in condizione di gravità
- la tax credit per il lavoro femminile
- la razionalizzazione degli organismi di parità.
Le principali novità
Congedo obbligatorio di maternità
Si prevede una fruizione più flessibile in caso di parto prematuro o di ricovero del neonato.
La possibilità di rinviare e sospendere la maternità è estesa anche ai casi di congedo di maternità presa per adozioni e affidamenti. (Art. 4)
Prolungamento dell’indennità di maternità
Estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi e liberi professionisti
Congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento
Estensione della fruibilità temporale del congedo parentale
Fruizione oraria del congedo parentale
Lavoro notturno
Dimissioni
Gestione Separata Inps
Sono previste due importanti novità (art 13).
La prima prevede che in caso di adozione nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, sia corrisposta secondo le modalità previste da apposito decreto ministeriale un’indennità di maternità per i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia. La seconda novità prevede invece che alle lavoratrici in esame e ai lavoratori che usufruiscano del congedo obbligatorio, sia garantito il diritto all’automatismo della prestazione ovvero il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità anche in presenza di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del committente.
L’automatismo delle prestazioni in favore degli iscritti alla gestione separata è da sempre una richiesta forte della Cisl.
Indennità di maternità per le libere professioniste
La norma in esame (art. 20) dispone che alle madri libere professioniste sia concessa l’indennità di maternità anche in caso di adozione e affidamento, sulla falsariga di quanto avviene per le lavoratrici dipendenti. L’interessata deve presentare domanda al suo Ente di previdenza entro 180 giorni dall’ingresso del minore in famiglia.
L’intervento si muove nella logica di creare condizioni di pari opportunità tra madri-lavoratrici.
Telelavoro
Si definisce che i datori privati, che ricorrono al telelavoro per esigenze di cura parentali in forza di accordi collettivi, beneficiano dell’esclusione dei lavoratori coinvolti dal computo per l’applicazione di “particolari norme e istituti”. (art. 22).
Pur considerando positivo un intervento di promozione dell’utilizzo del telelavoro per i lavoratori con carichi di cura, specialmente se incardinato nella contrattazione collettiva, non è chiaro a cosa faccia riferimento il beneficio dell’esclusione da “particolari norme e istituti”.
Congedo per le donne vittime di violenza
Per le lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, si prevede la possibilità di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, interamente retribuiti. Il periodo concesso, previo preavviso, è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Può altresì essere fruito su base giornaliera o oraria nell’arco di 3 anni, secondo le modalità indicate nel contratto o, in assenza di regolamentazione, secondo le modalità già descritte nel caso della fruizione su base oraria del congedo parentale. Alle stesse lavoratrici è concesso anche il diritto di vedersi trasformare, su propria richiesta, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Anche alle collaboratrici a progetto è esteso il beneficio indicato nelle modalità e nei tempi descritti (art. 23).
La misura è certamente positiva e coerente sia con la visione Cisl declinata nella “Piattaforma sulla Prevenzione della violenza sulle donne e i minori” sia con il “Piano Nazionale Antiviolenza” di cui auspichiamo la piena operatività. La misura tuttavia si rivolge solo alla “categoria” delle lavoratrici vittime di violenza. Resta dunque da chiarire se e come si intende invece intervenire con riferimento alla “categoria” di donne senza lavoro vittime di violenza, sulle quali pesa la doppia fragilità ovvero della violenza subita e dell’assenza di prospettiva lavorativa. In questo senso una riflessione che tenga conto anche di questa platea è auspicabile. Il lavoro resta infatti il vero strumento di riscatto per la donna violata.
Vincolo al Fondo per la contrattazione per la conciliazione
Si definisce un vincolo del 10% del “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, nonché le linee guida e i modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali, sono definiti con Decreto Ministeriale ed elaborati da una “cabina di regia” interministeriale, a cui vengono assegnati anche compiti di coordinamento e del relativo monitoraggio, senza che sia previsto alcun esplicito coinvolgimento delle parti sociali (Art.24).
Positiva la volontà di riconoscere il ruolo della contrattazione collettiva per la promozione della conciliazione famiglia/lavoro, ma colpisce il mancato riferimento all’ Avviso Comune del 7 Marzo 2011 sottoscritta da tutte le parti sociali come orientamento per l’elaborazione delle Linee Guida.
Del tutto incoerente il mancato coinvolgimento delle parti sociali nella “cabina di regia” e nell’elaborazione di Linee Guida e modelli che favoriscano la contrattazione collettiva.
Il Fondo, inizialmente di 650 milioni di euro, è stato ridotto con la legge di stabilità di 208 milioni per il 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il vincolo del 10% risulta dunque essere un finanziamento piuttosto esiguo. Per raggiungere l’obiettivo di promuovere la contrattazione collettiva per la conciliazione famiglia/lavoro sarebbe opportuno, complementariamente, anche un intervento nella normativa di defiscalizzazione degli istituti del welfare contrattuale.