Dal primo settembre i tirocini in Veneto sono regolati dalle nuove disposizioni approvate dalla Giunta Regionale il 23 luglio 2013. La novità principale, prevista dalla L.92/2012 (meglio conosciuta come legge Fornero), riguarda l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità minima di 400 euro lordi. In caso di presenza di un servizio mensa o l’erogazione di buoni pasto, l’importo minimo è di 300 euro lordi. Se l’impegno orario è fino a 80 ore mensili l’indennità è ridotta del 50%.
Sempre a seguito dell’Accordo anche i lavoratori sospesi, oltre ai disoccupati/inoccupati, disabili, soggetti in condizioni di svantaggio e altre categorie particolarmente svantaggiate, possono fare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo. Rispetto alla durata del tirocinio è ammessa la sospensione del tirocinio per maternità, o per assenza dovuta a infortunio o malattia di durata superiore a due mesi.
Inoltre le nuove Disposizioni apportano alcuni chiarimenti:
– Rispetto alle modalità del calcolo dei limiti numerici dei tirocini, è stabilito debba essere fatto sull’unità operativa presso la quale è svolto il tirocinio. Sono esclusi dal limite numerico i soggetti disabili, le persone svantaggiate e gli immigrati richiedenti asilo titolari di protezione internazionale.
– Tra i soggetti promotori sono state aggiunte le Università (anche di altre regioni) che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, estivi e di inserimento/reinserimento lavorativo nel territorio regionale.
Le nuove disposizioni ribadiscono comunque una particolare attenzione riservata al soggetto che può promuovere il tirocinio, che deve essere garante dell’esperienza formativa e dà risalto al progetto formativo per lo svolgimento di tirocini di qualità. Rispetto alle Attestazioni delle attività e delle competenze eventualmente acquisite ora in carico al soggetto promotore, gli uffici regionali stanno lavorando alla predisposizione di un modello.
Per INFO: Servizio Occupazione e Servizi per l’impiego – tel. 041 2795313