Il nuovo controllo a distanza


È entrato in vigore il 24 settembre 2015, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  il Decreto Legislativo 151/2015 che contiene le relative misure previste dal Governo che modificano la legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed il D.Lgs 196/03 (Codice della privacy).

Riportiamo il nuovo articolo 4 sull’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo dell’azienda, così come approvato dal Governo nella seduta del 4 settembre 2015.

ART. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive
  • per la sicurezza del lavoro
  • per la tutela del patrimonio aziendale

previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della DTL.

L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Per ulteriori info

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

 


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