Garanzia giovani si amplia


Garanzia giovani

Con la pubblicazione del decreto direttoriale numero 11 del 23 gennaio 2015, il bonus occupazionale (da 1.500 a 6.000 euro a seconda della tipologia contrattuale e del livello di profilazione del giovane), riservato alle assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni intervenute nel periodo 1 maggio 2014 – 30 giugno 2017, è riconosciuto anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, di contratto a termine la cui durata pari o superiore a sei mesi venga raggiunta attraverso l’istituto della proroga e di contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (per quest’ultimo caso un’apposita circolare Inps di prossima emanazione ne illustrerà le modalità specifiche).

Non compete, invece, il bonus in caso di assunzioni con le altre tipologie di apprendistato, con il lavoro ripartito e accessorio, con rapporti di lavoro nel settore domestico e nell’ipotesi di rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato.
L’altra novità di assoluto rilievo contenuta nel decreto direttoriale in commento è quella relativa alla possibilità di cumulo del bonus garanzia giovani con altre forme di agevolazione all’assunzione di natura economica e contributiva, in primo luogo con l’esonero contributivo per i contratti a tempo indeterminato introdotto dalla legge di stabilità 2015.

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