Disoccupazione per i collaboratori anche nel 2016


La Commissione Bilancio ha accolto all’interno della Legge di Stabilità l’emendamento che richiedeva la proroga anche per l’anno 2016 della DIS-COLL per i parasubordinati. La legge ha varato nel limite di 54 milioni di euro.

L’estensione è prevista per tutto il 2016, quindi dal 1 gennaio 2016 chi perde il lavoro involontariamente può usufruire di un sostegno di disoccupazione per la durata massima di 6 mesi.

La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA.

Per quanto concerne i requisiti, al momento, fino a nuova circolare INPS, rimangono gli stessi previsti per l’anno 2015:

  • essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, cioè nella condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa; tale status deve essere comprovato tramite la presentazione del lavoratore presso il centro per l’impiego più vicino al proprio domicilio e per mezzo della sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità
  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro (cioè dal 1° gennaio2015) al predetto evento
  • avere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (> 647,83 €).

La domanda deve essere presentata all’Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la stessa è presentata dopo l’8° giorno.


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