Collaborazioni occasionali, come calcolare il compenso netto?


Sono neolaureato in architettura, ma non ho ancora l’abilitazione e quindi nemmeno la P.IVA. Ho appena iniziato a lavorare in uno studio tecnico che mi pagherà previa emissione di Ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto. Se possibile, avrei bisogno di alcune informazioni:
– La ritenuta d’acconto viene pagata dal datore di lavoro? (dovendo percepire 500 € di stipendio emetto ricevuta per 600 € con R.d.A. di 100 €?)
– Quanto posso fatturare al massimo in un anno con questo metodo? (per UN anno si intende l’anno solare o 12 mesi successivi l’emissione del primo pagamento? – Devo rivolgermi ad un CAF per queste operazioni o possono essere fatte in autonomia?
– Devo depositare le fatture presso un commercialista o un CAF?
Vi ringrazio per l’attenzione Cordiali Saluti

Ai fini fiscali è necessario “aprire la partita IVA” solo qualora l’attività professionale o commerciale, sia esercitata in modo abituale ancorché non esclusivo.
Nel caso di attività esercitata in modo occasionale, irrilevante a tal fine il compenso percepito/erogato, non necessita l’apertura della partita IVA.
A fronte della prestazione professionale occasionale effettuata, il prestatore dovrà rilasciare una semplice ricevuta nella quale dovrà risultare una descrizione sintetica della prestazione, i dati identificativi propri e quelli del committente e l’ammontare della somma percepita.

Esempio:
compenso lordo 600,00
R/A 20% 120,00
Compenso netto 480,00

Inoltre, si ritiene per espressa disposizione normativa (art. 13 DPR 917/86 TUIR), ai titolari di reddito derivanti da prestazioni professionali occasionali e/o da cessione di diritti d’autore compete una detrazione fiscale (da scomputare dalle imposte dovute), pari ad euro 1.104,00 (che decresce con il crescere del reddito). Pertanto, nel caso prospettato, la detrazione in parola, annullerà parte delle imposte dovute consentendo quindi la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute fiscali subite.
Per completezza di informazione le rappresento che la ‘Riforma Fornero’ ha previsto: “[…] Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività’ lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità’ dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività’ lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

Fonte: Caf Cisl


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