Il fondo di solidarietà bilaterale del settore somministrato (già lavoro interinale) eroga interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato in somministrazione.
A partire dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’Accordo tra le Parti Sociali, il Fondo riconoscerà un contributo a titolo di sostegno al reddito di importo pari ad una indennità di disponibilità di € 750,00 al lordo delle ritenute di legge ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato in somministrazione che abbiano lavorato almeno 5 mesi (110 giorni) nell’arco degli ultimi 12 mesi. Tali lavoratori, trascorsi 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, possono presentare la domanda per l’indennità a Forma.Temp.
La prestazione può essere richiesta dal lavoratore ogni qualvolta matura i requisiti richiesti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una mail a emiliano.galati@cisl.it