Dal 1° gennaio scorso aumentano dell’1,4 per cento, per effetto dello scatto della scala mobile, le indennità economiche che l’INPS riconosce ai lavoratori dipendenti affetti da malattie tubercolari.
Fino a qualche anno fa, questo morbo, che aveva mietuto tante vittime in passato e che nel ricordo di tutti è legato ai colpi di tosse della “signora delle camelie”, sembrava ormai completamente debellato. Purtroppo, invece, negli ultimi tempi si è avuta una recrudescenza di questa malattia e sono ancora migliaia e migliaia i lavoratori che percepiscono dall’INPS le prestazioni economiche previste per la tutela degli ammalati.
Esse vengono pagate in sostituzione dello stipendio al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle e genitori) malati di tubercolosi e sono diverse, negli importi, a seconda della situazione in cui si trova l’ammalato.
L’accertamento del rischio assicurativo è effettuato dai medici dell’Inps sulla scorta della documentazione sanitaria trasmessa dall’ospedale, dal sanatorio, dal dispensario antitubercolare, dal medico curante o dallo specialista. Il diritto all’indennità sorge al verificarsi del rischio.
Ecco il tipo di prestazione erogata dall’INPS e gli importi spettanti a partire da questo anno:
• l’indennità giornaliera – che spetta all’interessato che non ha diritto all’intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali – passa a 13,12 euro . Nel caso in cui l’indennità’ spetti ad un familiare o a un pensionato l’importo, ridotto al 50 per cento, è di 6,56 euro al giorno;
• l’indennità post-sanatoriale è fissata dal 1^ gennaio in 21,88 euro al giorno per gli assistiti e in 10,94 euro, sempre giornaliere, per i suoi familiari per i pensionati. Questa particolare indennità spetta per due anni all’interessato dopo la fine del ricovero in sanatorio, durato almeno 60 giorni, o dopo la fine della cura ambulatoriale a condizione, in questo caso, che la cura non sia durata meno di 60 giorni e che l’interessato non abbia lavorato per più di 60 giorni, anche non continuativi. La prestazione può essere, inoltre, riconosciuta dopo la fine dell’assistenza sanitaria che si sia svolta in parte mediante ricovero e in parte mediante cura ambulatoriale, per un totale di 60 giorni;
• l’assegno di cura o sostentamento passa a 88,28 euro al mese. Per chi non lo sapesse, quest’assegno, che spetta per due anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo, è riconosciuto all’interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto della malattia tubercolare e che non percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno.
Un’ultima ma non meno importante precisazione è quella relativa alle conseguenze sul piano pensionistico dei periodi di malattia tubercolare: per i mesi di degenza sanatoriale, di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale o domiciliare e di fruizione dell’assegno di cura o di sostentamento vanno accreditati in favore dell’interessato che possono far valere almeno un anno di assicurazione presso l’INPS contributi figurativi validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
Come per quasi tutte le altre prestazioni previdenziali, anche per le indennità antitubercolari è necessaria una apposita richiesta che va compilata su uno specifico modulo (modello ACT21). La domanda presentata ai fini dell’indennità giornaliera è valida anche per l’indennità post sanatoriale Per ottenere, invece, l’assegno di cura e sostentamento occorre inoltrare una nuova domanda entro 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.