L’Inail ha diramato un’istruzione operativa in cui sono stabiliti i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta: le differenze tra percorsi ciclabili e stradali.
L’Inail, con un’istruzione operativa del 7 novembre 2011 “ Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” ha definito i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta e i servizi di bike-sharing.
“Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, – specifica l’Inail – si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico”.
Nel caso della strada aperta al traffico di veicoli a motore, infatti, si ritiene esclusa l’indennizzabilità dell’ infortunio in conseguenza alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
Viceversa, nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, risulta escluso quel rischio aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, e quindi l’infortunio può essere considerato in itinere e risarcito.
Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, l’Inail precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al riguardo, infatti, l’Inail osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non è rilevante la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello mezzo e quindi sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida.
Infine l’Inail precisa che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano “necessitato” l’uso della bicicletta.
Condizioni che non sono necessarie qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto. Questo in quanto, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al cosiddetto percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione (sentenza n. 9982/2006) ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.