Idoneità lavorativa


Allo Sportello Salute arriva molto spesso dai lavoratori o dagli RLS un quesito relativo all’inidoneità lavorativa.

Un lavoratore non più idoneo alla sua mansione ha diritto ad essere spostato ad una mansione compatibile con le sue condizioni di salute oppure l’eventuale spostamento è una concessione del datore di lavoro che può quindi decidere in piena autonomia e discrezionalità?

Per rispondere a questa domanda è necessario partire da due premesse fondamentali:

a) da un lato l’art. 18 del D.Lgs 81/2008, che tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti indica anche il seguente: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.

Questo significa che il datore di lavoro non può adibire un lavoratore ad un compito, attività o mansione non compatibile con le sue condizioni di salute;

b) dall’altro, l’art. 42 dello stesso D.Lgs 81/2008, che così recita:

“provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica – Il datore di lavoro […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Questo significa che il datore di lavoro ha il preciso dovere di verificare l’esistenza di una possibile collocazione alternativa del lavoratore non idoneo e, se il riscontro è positivo, di adibire ad essa il lavoratore stesso.

Quindi, tenendo conto di questi due riferimenti normativi, non pare esserci dubbio sul diritto del lavoratore non idoneo ad essere ricollocato in una mansione compatibile con le sue condizioni di salute e le sue capacità lavorative residue, a condizione ovviamente che mansioni compatibili esistano in azienda.

Il primo dovere del datore di lavoro e/o del dirigente, nel momento in cui il medico competente segnala loro una non idoneità, è quindi quello di verificare se esistano in aziende mansioni compatibili.

Qualora la ricerca di una collocazione alternativa possibile risulti negativa, allora purtroppo la situazione di incollocabilità può aprire la strada al licenziamento per giusta causa, che invece appare del tutto illegittimo ed immotivato nel caso in cui tale misura venga adottata senza aver espletato un’attenta ricerca delle possibili collocazioni alternative.

Alessandro Pagani


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