Gli interventi del Governo mirano a dare impulso all’economia italiana passando anche per l’istituzione di due nuove forme di società a responsabilità limitata. Il Decreto liberalizzazioni (dl n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Diversamente la forma della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) è introdotta dall’art.44 del decreto sviluppo (Dl n.83 del 22 giugno 2012).
I due strumenti hanno una caratteristica comune e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di 10.000 euro previsto per la Srl ordinaria.
Esse, infatti, possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di un euro a una massima di 9.999,99 euro. La Srls può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la Srlcr si rivolge a soggetti più anziani ma è stato chiarito che a questa forma possono aderire anche soggetti con meno di 35 anni di età.
In definitiva nel nostro panorama legislativo si hanno tre tipi di Srl: ordinaria, semplificata e a capitale ridotto, ma potrebbe aggiungersi addirittura un quarto modello cioè la c.d. ISrl, dove I sta per innovazione. Il Governo a breve varerà un provvedimento ad hoc per spiegare le caratteristiche.
Carla Scabari – Saf Imprese
Emiliano Galati – Felsa Cisl