Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza


 La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP. Parere favorevole anche allo schema di decreto per il funzionamento del SINP. 

Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha finalmente approvato alcuni importanti schemi di accordo sulla formazione che erano stati “rallentati” da problemi con le autonomie locali – come raccontato a PuntoSicuro( www.puntosicuro.it)  dal Dott. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e dei quali erano apparse in rete alcune bozze risalenti al mese di luglio.

Finalmente questi problemi sono stati superati e questo ci fa ben sperare in un futuro più chiaro per la qualità e l’efficienza della formazione sulla sicurezza in Italia.

Questi gli accordi approvati:

1)schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nello specifico,il monte ore dei corsi di formazione per i datori di lavoro che ricopriranno il ruolo di RSPP, sarà individuato in base al settore Ateco 2002 _2007 di appartenenza:

a)Rischio Basso: 16 ore;

b)Rischio Medio: 32 ore;

c)Rischio Alto: 48 ore;

L’aggiornamento avrà periodicità quinquennale e sarà così modulato:

a)Rischio Basso: 6 ore;

b)Rischio  Medio: 10 ore;

c)Rischio Alto: 14 ore;

2)schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Nel dettaglio, la durata minima dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione Ateco 2002_2007 (Allegato I dell’Accordo) sarà:

a)Rischio Basso : 8 ore (4 ore di Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica)

b)Rischio Medio : 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica)

c)Rischio Alto : 16 ore (4 ore di Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)

Il preposto, avrà un modulo aggiuntivo rispetto a quello dei lavoratori della durata di 8 ore.

I dirigenti dovranno frequentare un percorso formativo suddiviso in 4 moduli di almeno 16 ore

L’aggiornamento avrà cadenza quinquennale sia per i lavoratori, i preposti e i dirigenti e avrà durata minima di 6 ore.

Nell’accordo si prevede anche la possibilità di utilizzare, in determinate condizioni, l’ e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l’apprendimento più dinamico.

Infine è stato espresso il parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP ( Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati. Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ricordiamo, a questo proposito, che tale schema di decreto aveva avuto qualche rallentamento perché il flusso dei dati che sta all’interno del SINP è molto grande: ad esempio i dati della vigilanza e i dati relativi al Servizio sanitario nazionale che comprendono non pochi dati sensibili. Lo schema di decreto è stato dunque rivisto tenendo conto del parere del Garante della Privacy reso il 7 aprile del 2011…

Tale Sistema informativo Nazionale, un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, potrà essere un elemento portante di ogni concreta politica di intervento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti la prevenzione, per essere efficace, ha bisogno di avere alla base una conoscenza adeguata dei rischi professionali e una conoscenza approfondita del contesto in cui ogni azienda viene ad operare.

Le nuove regole sono in vigore dal 26 gennaio 2012

In allegato il testo dei due Accordi sottoscritti.
 

Sintesi Sportello Salute Accordo Formazione- marzo2012

Il 22 febbraio 2012 è stato approvato l’Accordo Stato Regioni sulla formazione delle attrezzature, tra cui i carrelli elevatori, che entrerà in vigore il 12 marzo 2013.

In allegato l’Accordo e la tabella riassuntiva dei corsi.

Accordo formazione su attrezzature

Tabella Attrezzature- corsi


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