La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP. Parere favorevole anche allo schema di decreto per il funzionamento del SINP.
Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha finalmente approvato alcuni importanti schemi di accordo sulla formazione che erano stati “rallentati” da problemi con le autonomie locali – come raccontato a PuntoSicuro( www.puntosicuro.it) dal Dott. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e dei quali erano apparse in rete alcune bozze risalenti al mese di luglio.
Finalmente questi problemi sono stati superati e questo ci fa ben sperare in un futuro più chiaro per la qualità e l’efficienza della formazione sulla sicurezza in Italia.
Questi gli accordi approvati:
1)schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Nello specifico,il monte ore dei corsi di formazione per i datori di lavoro che ricopriranno il ruolo di RSPP, sarà individuato in base al settore Ateco 2002 _2007 di appartenenza:
a)Rischio Basso: 16 ore;
b)Rischio Medio: 32 ore;
c)Rischio Alto: 48 ore;
L’aggiornamento avrà periodicità quinquennale e sarà così modulato:
a)Rischio Basso: 6 ore;
b)Rischio Medio: 10 ore;
c)Rischio Alto: 14 ore;
2)schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Nel dettaglio, la durata minima dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione Ateco 2002_2007 (Allegato I dell’Accordo) sarà:
a)Rischio Basso : 8 ore (4 ore di Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica)
b)Rischio Medio : 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica)
c)Rischio Alto : 16 ore (4 ore di Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)
Il preposto, avrà un modulo aggiuntivo rispetto a quello dei lavoratori della durata di 8 ore.
I dirigenti dovranno frequentare un percorso formativo suddiviso in 4 moduli di almeno 16 ore
L’aggiornamento avrà cadenza quinquennale sia per i lavoratori, i preposti e i dirigenti e avrà durata minima di 6 ore.
Nell’accordo si prevede anche la possibilità di utilizzare, in determinate condizioni, l’ e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l’apprendimento più dinamico.
Infine è stato espresso il parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP ( Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati. Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ricordiamo, a questo proposito, che tale schema di decreto aveva avuto qualche rallentamento perché il flusso dei dati che sta all’interno del SINP è molto grande: ad esempio i dati della vigilanza e i dati relativi al Servizio sanitario nazionale che comprendono non pochi dati sensibili. Lo schema di decreto è stato dunque rivisto tenendo conto del parere del Garante della Privacy reso il 7 aprile del 2011…
Tale Sistema informativo Nazionale, un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, potrà essere un elemento portante di ogni concreta politica di intervento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti la prevenzione, per essere efficace, ha bisogno di avere alla base una conoscenza adeguata dei rischi professionali e una conoscenza approfondita del contesto in cui ogni azienda viene ad operare.
Le nuove regole sono in vigore dal 26 gennaio 2012
Sintesi Sportello Salute Accordo Formazione- marzo2012
Il 22 febbraio 2012 è stato approvato l’Accordo Stato Regioni sulla formazione delle attrezzature, tra cui i carrelli elevatori, che entrerà in vigore il 12 marzo 2013.
In allegato l’Accordo e la tabella riassuntiva dei corsi.