La Somministrazione di lavoro


II rapporto di lavoro interinale finora regolato dalla legge196/97 è stato sostituito dalla somministrazione di lavoro.

La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:1. il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore; 2. l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale; 3. il lavoratore.

Le differenze tra i due contratti sono rilevanti. Soprattutto per due ragioni. La prima: si sono rese possibili due tipi di somministrazione, a tempo determinato e a tempo indeterminato. La seconda: sono state modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato: esse non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive anche legate all’ordinaria attività dell’impresa.

Il percorso che la FeLSA CISL sta organizzando, è teso a focalizzare quale può essere il ruolo che può svolgere la somministrazione di lavoro nel Veneto, anche alla luce della profonda crisi che ha caratterizzato quest’ultimo anno e di cui solo ora si intravedono i primi segnali di arresto e di lenta ripresa.

Di questo si parlerà al convegno in fiera a Vicenza il 23 giugno ore 14.30

Locandina convegno


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