L’ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo, previsto dall’articolo 1, co. 212 e ss. della legge 232/2016, che consentirà di mantenere in vigore le vecchie regole di pensionamento, vigenti sino al dicembre 2011, a favore di determinati soggetti, meritevoli di una particolare tutela previdenziale.
La domanda di accesso alla salvaguardia dovrà essere presentata – pena la decadenza del beneficio – entro il 2 marzo 2017.
Per informazioni contatta il Patronato Inas, tel. 0458096030, mail verona@inas.it
La nuova norma di salvaguardia è prevista in favore delle seguenti tipologie di lavoratori e lavoratrici
- 11.000 soggetti in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile, con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 (oppure anche in mancanza di tali accordi, se il lavoratore proviene da ditte cessate o interessate da attivazione, precedente il licenziamento, di procedure concorsuali, previa esibizione di documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale), cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, perfezionamento dei requisiti pensionistici entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante versamenti volontari. In questo caso specifico, il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera
- 9.200 autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se rioccupati dopo il 4 dicembre 2011 (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato). La decorrenza della pensione si deve collocare entro il 6 gennaio 2019
- 1.200 autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 senza 1 contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, purché, in tal caso, abbiano almeno 1 contributo derivante da effettivo lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013, e a condizione che non svolgessero attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato al 30 novembre 2013. La decorrenza della pensione si deve collocare entro il 6 gennaio 2018
- 7.800 soggetti (lavoratori con accordo individuale o accordo collettivo di incentivo all’esodo stipulato entro il 31 dicembre 2011, cessati entro il 30 giugno 2012 e con accordo individuale o con accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011, cessati dopo il 30 giugno 2012 ma entro il 31 dicembre 2012; soggetti con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro collocata tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011), anche se rioccupati dopo il 30 giugno 2012 o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato). La decorrenza della pensione si deve collocare entro il 6 gennaio 2019
- 700 lavoratori che, nell’anno 2011, erano in congedo per assistere figli con disabilità grave. La decorrenza della pensione si deve collocare entro il 6 gennaio 2019
- 800 dipendenti a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali), con cessazione del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato dopo la cessazione. La decorrenza della pensione si deve collocare entro il 6 gennaio 2018.
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