Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, il Decreto Interministeriale 23 maggio 2016 con il quale viene disposta la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.
A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziate (200 milioni), il Decreto legislativo n. 148 del 2015 e Legge di stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro.
I lavoratori che, dopo aver percepito l’indennità di disoccupazione (NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell’ASDI (Assegno di disoccupazione).
L’ASDI viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Come per le altre misure di inclusione attiva, per ricevere l’ASDI è necessario aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l’Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive.
Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine stabilito dal decreto del 23 maggio 2016 saranno disciplinate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l’attuazione della misura, infatti, sono disponibili le risorse stanziate dall’articolo 43, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Fonte: Ministero del Lavoro