Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto dell’11 gennaio 2016, ha previsto per lavoratori/lavoratrici subordinati/e, dipendenti da datori di lavoro privati, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità previste, nei casi in cui l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie invalidanti che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per quanto riguarda l’invalidità, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, la stessa deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 22 gennaio 2016.
Per quanto riguarda i lavoratori/lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che le circostanze che legittimano l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità sono:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.