Malattia: deroghe alla reperibilità nelle fasce orarie


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto dell’11 gennaio 2016, ha previsto per lavoratori/lavoratrici subordinati/e, dipendenti da datori di lavoro privati, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità previste, nei casi in cui l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie invalidanti che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Per quanto riguarda l’invalidità, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, la stessa deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Tali disposizioni sono entrate in vigore il 22 gennaio 2016.

Per quanto riguarda i lavoratori/lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che le circostanze che legittimano l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità sono:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

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