È entrato in vigore il 24 settembre 2015, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 151/2015 che contiene le relative misure previste dal Governo che modificano la legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed il D.Lgs 196/03 (Codice della privacy).
Riportiamo il nuovo articolo 4 sull’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo dell’azienda, così come approvato dal Governo nella seduta del 4 settembre 2015.
ART. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive
- per la sicurezza del lavoro
- per la tutela del patrimonio aziendale
previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della DTL.
L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Per ulteriori info
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx