Il Governo ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi del Jobs Act che sono in attesa di promulgazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vediamo le principali novità:
- I contratti di collaborazione a progetto che dal 1° gennaio 2016 saranno considerati rapporti di lavoro subordinato qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; dalla data di entrata in vigore del decreto i contratti di collaborazione non potranno più essere instaurati e quelli in vigore manterranno efficacia fino alla loro naturale scadenza; potranno invece essere concordate collaborazioni coordinate e continuative connotate da una reale autonomia organizzativa del collaboratore e dotate dei requisiti richiamati, a fini processuali, dall’articolo 409 del codice di procedura civile.
- Le mansioni cui il lavoratore viene adibito al momento dell’assunzione potranno variare orizzontalmente senza più il rispetto dell’ “equivalenza” e potranno mutare anche in peso (al livello di inquadramento inferiore purchè ricompreso nella medesima categoria), con salvaguardia del trattamento economico, in caso processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e in altre ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva.
- L’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale dagli attuali 8 a 12 anni e da 3 a 6 anni del periodo nell’arco del quale verrà riconosciuta l‘indennità economica (30%) oltre che la possibilità di fruizione del predetto congedo su base oraria.
- La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing) non sarà più ammessa solo in riferimento ad alcuni settori e tipologie ma verrà generalizzata.
- L’ apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione tecnica superiore potrà partire dal 15° anno di età (necessario un protocollo tra datore di lavoro e istituzione scolastica o formativa) e dal secondo anno di scuola, avere una durata quadriennale senza nessun obbligo retributivo per il datore di lavoro per la formazione svolta in aula e una quota di retribuzione pari al 10% di quella dovuta per la formazione on the job.
- Il lavoro accessorio per il cui svolgimento il limite reddituale annuo sarà esteso a 7 mila euro (2 mila euro in riferimento a ciascun committente imprenditore o professionista) e per la cui gestione sarà prevista una comunicazione semplificata (codice fiscale del lavoratore e luogo della prestazione) per un arco temporale di 30 giorni.
- Il limite massimo di 36 mesi stabilito per l’utilizzo tra le stesse parti del contratto a tempo determinato si riferirà allo svolgimento di qualsiasi mansione e non solo di quelle equivalenti; nel caso di superamento del limite legale del 20% dei contratti a termine rispetto all’organico a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio, il datore di lavoro dovrà versare un’indennità pari al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro.